Mirella Ventura
Marketing Specialist
Greenwashing: i rischi che il marketing deve imparare a evitare

In un mercato in cui la sostenibilità influenza sempre di più le decisioni di acquisto, molte aziende utilizzano claim ambientali per rafforzare la propria immagine. Ma quando queste dichiarazioni non sono verificabili, risultano generiche o fuorvianti, si entra nel campo della pratica commerciale ingannevole nota come greenwashing.
La data da segnare sul calendario
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 20 febbraio 2026 n.30, il quadro normativo italiano cambia radicalmente. Il provvedimento, attivo dal 24 marzo 2026, recepisce la direttiva europea “Empowering Consumers for the Green Transition” e modifica il Codice del Consumo.
Vengono introdotte regole precise su: greenwashing, etichette di sostenibilità, durabilità/riparabilità dei prodotti e informazioni precontrattuali.
Alcune disposizioni particolarmente rilevanti, tra cui quelle su compensazione delle emissioni, promesse ambientali future ed etichette green, troveranno piena applicazione dal 27 settembre 2026.
Gli errori comunicativi
La normativa coinvolge tutti gli operatori commerciali e si applica anche ai prodotti con elementi digitali, ai contenuti e ai servizi digitali. Le sanzioni previste sono particolarmente severe: fino a 10 milioni di euro o al 4% del fatturato, con possibili conseguenze penali nei casi più gravi.
Cosa cambia per le organizzazioni
Uno dei punti centrali riguarda i green claim. Termini come “eco-friendly”, “green”, “sostenibile” o “amico dell’ambiente” diventano rischiosi se non supportati da dati oggettivi e verificabili. Sono vietate anche le promesse ambientali future prive di un piano concreto.
Particolare attenzione è riservata alle etichette di sostenibilità. Saranno consentite solo quelle basate su sistemi di certificazione riconosciuti o stabiliti da autorità pubbliche. Diventano invece illegali i loghi “verdi” creati internamente dalle aziende senza certificazioni terze. Anche simboli generici come foglie, pianeti o gocce d’acqua potranno essere considerati pratiche ingannevoli se privi di basi certificatorie.
Il decreto introduce inoltre nuovi obblighi sulla durabilità e riparabilità dei prodotti, imponendo maggiore trasparenza sugli aggiornamenti software, sui ricambi disponibili e sulla reale vita utile dei beni. L’obiettivo è contrastare non solo il greenwashing, ma anche pratiche che incentivano consumi e sostituzioni non necessarie.
Dalla comunicazione alla responsabilità
Per le imprese si apre quindi una nuova fase: la sostenibilità non può più essere soltanto uno strumento di “marketing”: deve diventare un elemento documentato, verificabile e conforme alla normativa.
Per Deda trasparenza e responsabilità sono elementi fondamentali di ogni percorso di sostenibilità. Per questo il Gruppo promuove un approccio concreto e misurabile, lavorando sia sull’evoluzione delle proprie soluzioni sia sulle iniziative interne, con l’obiettivo di garantire coerenza tra impegni, dati e comunicazione.
FAQ
Qual è la definizione di greenwashing?
L'enciclopedia Treccani definisce così il greenwashing: “Strategia di comunicazione o di marketing perseguita da aziende, istituzioni, enti che presentano come ecosostenibili le proprie attività, cercando di occultarne l’impatto ambientale negativo”
Cosa si intende per Omissioni ingannevoli nell’articolo 22 5-ter del Codice del Consumo?
Nell’articolo 22 nel Codice del Consumo è stato introdotto il comma 5-ter, in tema di omissioni ingannevoli. Quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.
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